Abilitazione all’insegnamento all’estero

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RISPOSTE

Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE? + -

Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36? + -

In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria - Repubblica Ceca - Cipro - Danimarca – Estonia - Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia - Lituania - Lussemburgo – Malta - Paesi Bassi – Polonia - Portogallo – Regno Unito – Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna – Svezia - Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente? + -

Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

Cosa significa formazione regolamentata? + -

Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .

Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico? + -

No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.

Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007? + -

Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che I cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente? + -

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante? Title + -

Si. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono, che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria? + -

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione che si intende esercitare.

Cosa sono le misure compensative? + -

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

Perché vengono assegnate le misure compensative? + -

Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione o nella durata della formazione.

In che cosa consistono le misure compensative? + -

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

Dove si svolgono le misure compensative? + -

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento, presso un’istituzione scolastica indicata dall’Amministrazione.

E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative? + -

Si, l’istanza in tal senso va tempestivamente rivolta al Ministero

Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da sostenere, come deve procedere l’interessato? + -

E’ opportuno che l’interessato contatti direttamente l’Ufficio scolastico Regionale competente.